Legislazione italiana

DISCIPLINA ORGANICA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

L. 134/2021 “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;

D. Lgs. 150/2022 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Gli Artt. da 42 a 68 dettano la disciplina in materia di GR;

D.M. 9 giugno 2023 “Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.”;

D.M. 9 giugno 2023 “Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa”.

D.M. 25 luglio 2023 n. 97 “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, re- cante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

ALTRE FONTI NORMATIVE:

Mediazione in esecuzione pena

• Art. 11 della L. 663/86 concernente le prescrizioni da impartire agli affidati in prova al servizio sociale («Nel verbale (delle prescrizioni, n.d.r.) deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato»);

• Artt. 28 e 29 del D.P.R. 448/88 sulla sospensione del processo e la messa alla prova. L’art. 28 recita “Con il medesimo provvedimento il Giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato”;

D.P.R. 230/2000 (“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà). In particolare:

– l’art. 27 al primo comma stabilisce che l’osservazione della personalità dei condannati deve implicare anche «[…] una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa»;

– l’art. 118 del Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario contempla che, in particolare, «gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati […] da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo».

Mediazione presso il giudice di pace

D. Lgs. 274/2000 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace”

– L’art 29: il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio (prima della riforma Cartabia “dei centri di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio). In ogni caso le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini della deliberazione.

– L’art 35: Il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Mediazione penale minorile

D.P.R. 448/88 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”

Artt. 28 e 29 del D.P.R. 448/88 sulla sospensione del processo e la messa alla prova.