Abstract
La sentenza della Cassazione n. 40791/2025 si segnala all’attenzione perché è, verosimilmente, la prima pronuncia di legittimità che si sofferma in modo specifico sulla valutazione giudiziale degli «esiti riparativi». Intervenendo su una condanna per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravato dall’uso di sostanze alcoliche, i giudici di legittimità esprimono il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, ultima parte, c.p. e della determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 c.p. (quest’ultimo richiamato dall’art. 58, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il giudice deve tenere in considerazione non soltanto lo svolgimento di un programma definitosi con «esito riparativo», ma anche quello non conclusosi positivamente per fatti indipendenti dalla volontà della persona indicata come autore dell’offesa.
Nel tentativo di privilegiare la funzione rieducativa, la sentenza finisce per dare vita a un’idea di giustizia riparativa puramente reo-centrica, sbilanciata sulle esigenze dell’autore. Tale scelta appare ancor più critica nel perimetro dei reati sessuali, e in particolare della violenza sessuale di gruppo. In questa fattispecie, la dimensione collettiva della sopraffazione amplifica il trauma della vittima, rendendo ancora più profonda la ferita intersoggettiva. Il riconoscimento di un’attenuante «senza vittima» e «senza esito» forza il dato normativo e svuota di significato quel percorso intersoggettivo che dovrebbe costituire il cuore pulsante della giustizia riparativa. La Cassazione giunge a tracciare con linee contorte l’immagine ossimorica di una giustizia riparativa senza «l’altro», vanificando di fatto la portata relazionale di una riforma che le ha dato voce dopo tanti anni di sperimentazione.
F. Parisi in Foro it., 5/2026, 321-328.
